Trasparenza

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Trasparenza2022-11-04T15:39:47+00:00

S. Paolo s.p.a.

In ottemperanza alla Delibera ANAC del 21.11.2018 pubblicata sul Supplemento Ordinario della G.U. del 21.12.2018 n. 296, la presente informativa “Amministrazione Trasparente” è stata oggetto di ultimo aggiornamento in data 31.03.2019 – Si riportano i dati relativi alle Aziende Sanitarie controllate e partecipate, così come previsto dalle Delibere ANAC n. 1134/2017 e n. 141/2019, precisando che la S. Paolo s.p.a. non è soggetto tenuto alla pubblicazione dell’informativa “Società Trasparente” essendo una pura holding che non intrattiene alcun rapporto con la Pubblica Amministrazione.

RIFERIMENTO NORMATIVO:

Linee guida per l’applicazione dell’articolo 32, commi 2-bis e 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 – Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” (G.U. n. 190 del 18 agosto 2014), alle imprese che esercitano attività sanitaria per conto del servizio sanitario nazionale in base agli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. (testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2016).

Oggetto e finalità delle Linee Guida:
Come noto, la legge di stabilità 2016 ha incluso anche le imprese che esercitano attività sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale, in base agli accordi contrattuali di cui all’art. 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, tra quelle soggette all’applicazione delle misure di gestione, sostegno e monitoraggio introdotte dall’articolo 32 della Legge 11 agosto 2014 n. 114.

Il quadro normativo di riferimento
L’articolo 1, comma 704, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha modificato l’articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, che detta misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese coinvolte in procedimenti penali per fatti corruttivi ovvero destinatarie di informazioni antimafia interdittive.
In particolare, la legge di stabilità 2016 ha previsto che le misure straordinarie di prevenzione della corruzione di cui al richiamato articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, siano applicate anche alle imprese che esercitano attività sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi contrattuali di cui all’art. 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
Nel fare riferimento agli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la novella richiama espressamente la normativa di riordino della disciplina in materia sanitaria, che costituisce il quadro normativo statale di riferimento per la regolamentazione delle attività sanitarie e socio-sanitarie nell’ambito della programmazione di competenza regionale.
Nel rispetto della ripartizione di competenze legislative e amministrative tra Stato e Regioni in materia di tutela della salute, il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, scandisce, infatti, le fasi di un complesso sistema abilitativo composto da una preliminare autorizzazione per la realizzazione di strutture e per l’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie e dal successivo provvedimento di accreditamento istituzionale, che riconosce alle strutture private già autorizzate lo status di potenziali erogatori di prestazioni nell’ambito e per conto del Servizio sanitario nazionale.

All’esito di tale percorso le Regioni, direttamente o attraverso le aziende sanitarie locali di competenza, procedono alla stipula di appositi “accordi contrattuali” per consentire ai soggetti privati accreditati l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie con imputazione, totale o parziale, dei relativi oneri economici a carico del Servizio sanitario nazionale. Detti accordi contrattuali consentono, infatti, alle rispettive regioni e alle ASL di definire, con i soggetti privati accreditati, la tipologia e la quantità delle prestazioni erogabili agli utenti del Servizio sanitario regionale, nonché la relativa remunerazione a carico del Servizio sanitario medesimo, nell’ambito dei livelli di spesa, determinati in corrispondenza delle scelte della programmazione regionale.
Il richiamo agli “accordi contrattuali” di cui all’articolo 8-quinquies del cennato decreto legislativo, pertanto, va ragionevolmente inteso come riferimento ad una categoria volutamente generica, che attesta la volontà del legislatore di ricomprendere qualsivoglia ipotesi convenzionale, stipulata tra Regione e ASL e strutture private, secondo le specifiche discipline previste dalla legislazione nazionale e regionale, al fine di stabilire il numero massimo e il corrispondente valore economico delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie che le strutture accreditate sono abilitate ad erogare per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale/regionale.
Tale interpretazione risponde all’esigenza di razionalizzazione e controllo della spesa pubblica, laddove la finalità di tutela del diritto fondamentale alla salute conferisce alle funzioni e servizi di natura sanitaria e socio-sanitaria il carattere di indifferibilità e di urgenza, nonché la necessità della loro protrazione.
L’esigenza primaria da tutelare è, infatti, la corretta erogazione di prestazioni di carattere sanitario svolte da soggetti privati in regime di accreditamento e imputabili economicamente al Servizio sanitario nazionale, al fine di scongiurare sprechi e abusi nella spesa pubblica in ambito sanitario (ad esempio, prestazioni di assistenza ospedaliera, specialistiche, farmaceutiche, a carico del servizio sanitario).
Ne consegue che, le misure straordinarie disciplinate dall’articolo 32 possono trovare applicazione in tutte le ipotesi in cui l’impresa, già in possesso dei titoli abilitativi mutuati dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, garantisca una determinata quantità di prestazioni sanitarie ed assistenziali in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale/regionale, sia che si operi nell’ambito degli accordi di cui al citato articolo 8-quinquies, sia nell’ambito dei servizi socio sanitari erogati sulla base di accordi contrattuali stipulati ai sensi delle normative regionali di riferimento. Ciò anche quando l’accordo contrattuale non si sia ancora perfezionato, ma le prestazioni vengano, di fatto, eseguite ed il servizio erogato.

In tal senso il Decreto Trasparenza 33/2013 – vista la determinazione ANAC n. 1134 dell’8 novembre 2017 (linee guida 2017) – è applicabile ai soggetti privati che svolgono attività di pubblico interesse “in quanto compatibili”. Per tale ragione le Regioni possono prevedere il rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dalle normative vigenti tra i requisiti di accreditamento delle strutture sanitarie.

Gli obblighi sono:

–In fase di implementazione, ci sono le Misure Organizzative di prevenzione della corruzione: Le Linee Guida 2017 precisano che i soggetti privati non sono tenuti all’adozione delle misure dalla Legge Anticorruzione (Accesso Civico e Nomina di un Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza). In tal senso si richiama anche il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (par. 3.3, pag. 14), adottato dall’ANAC con delibera n. 831 del 3 agosto 2017, nonché il Piano Nazionale Anticorruzione 2017 (par. 2, pag. 7), adottato dall’ANAC con delibera n. 1208 del 22 novembre 2017. Nell’ambito del nostro Gruppo Societario, in linea con le raccomandazioni di cui al Piano Anti Corruzione 2016, si è presa decisione di implementare, tenuto conto di promuovere l’adozione di strumenti di rafforzamento della trasparenza e della prevenzione della corruzione e del conflitto di interessi adottando, il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001 ed implementando un sistema di governance societaria a tutela della trasparenza che consentirà alla Casa di Cura del Gruppo di ricevere il Rating di Legalità piu alto possibile.

Documentazione

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